ALBO GIUDICI POPOLARI - Comune di Staiti
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ALBO GIUDICI POPOLARI
DESCRIZIONE
L’Albo dei Giudici Popolari è un elenco di cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, hanno presentato domanda per essere designati quali giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.
Descrizione del servizio. Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni (negli anni dispari: 2011-2013-2015-2017 …) da una Commissione comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale . La Commissione può anche procedere all'iscrizione d'ufficio di cittadini in possesso dei requisiti richiesti. A coloro che vengono proposti d'ufficio viene inviata un'apposita cartolina, che deve essere restituita con le notizie in essa richieste.
REQUISITI
Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise:
-Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
-Buona condotta morale
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-Diploma di scuola media inferiore
Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello:
-Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
-Buona condotta morale
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
-Diploma di scuola media Superiore
NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
COME ISCRIVERSI
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari.
Il modulo deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Staiti (RC), allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...).
AGGIORNAMENTO ELENCHI
entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
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Crediti: Alessandra Moscatello
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